Sono in arrivo le lettere di risposta a chi ha chiesto la riammissione alla rottamazione-quater entro lo scorso 30 aprile. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ne sta inviando 247mila a tutti gli interessati, con all’interno la comunicazione delle somme dovute con il dettaglio degli importi da corrispondere e le indicazioni per procedere al pagamento agevolato.
Come arriverà la lettera
Entro il 30 giugno arriveranno ai contribuenti le comunicazioni relative agli importi dovuti nell’ambito della definizione agevolata. L’invio seguirà due canali: la tradizionale raccomandata cartacea, destinata ai domicili indicati al momento della domanda, oppure la posta elettronica certificata (Pec) per coloro che, in fase di adesione, hanno fornito un indirizzo Pec valido. In questo modo, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione punta a garantire una consegna rapida e tracciabile delle informazioni.
Nel dettaglio, la comunicazione conterrà un prospetto riepilogativo che elenca tutti i carichi iscritti a ruolo, le cartelle esattoriali e gli avvisi che il contribuente ha inserito nella domanda di riammissione. Oltre all’elenco dei debiti, verranno indicati gli importi da versare e il relativo piano di pagamento scelto al momento dell’adesione.
Come pagare
Due le opzioni previste:
- il saldo in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025;
- la rateizzazione fino a un massimo di 10 rate di pari importo. In quest’ultimo caso, le scadenze da rispettare saranno il 31 luglio e il 30 novembre 2025, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre per gli anni 2026 e 2027.
Per agevolare i pagamenti, la comunicazione includerà anche i bollettini precompilati e le istruzioni per l’eventuale domiciliazione bancaria. Inoltre, una copia digitale della comunicazione sarà disponibile nella propria area riservata sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Cos’è la rottamazione-quater
La rottamazione-quater, introdotta con la legge di Bilancio 2023, offre ai contribuenti la possibilità di alleggerire il peso dei propri debiti fiscali, pagando esclusivamente le somme dovute per il capitale e per il rimborso delle spese legate ai diritti di notifica e alle eventuali procedure esecutive avviate. Restano invece escluse dal pagamento le voci relative a sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio, che rappresentano spesso una parte consistente del debito complessivo.
Una disciplina specifica è prevista per le violazioni amministrative non fiscali, come ad esempio le multe stradali o altre sanzioni amministrative diverse da quelle legate a tributi e contributi. In questi casi, i benefici della rottamazione-quater consentono di non versare le somme dovute a titolo di interessi (indipendentemente dalla loro denominazione, comprese quindi eventuali maggiorazioni) e le somme dovute a titolo di aggio.
Un’ulteriore possibilità di regolarizzazione è stata poi introdotta in occasione della conversione in legge del decreto Milleproroghe (Dl 202/2024). Si tratta della cosiddetta “riammissione“, rivolta a quei contribuenti che, pur avendo inizialmente aderito alla rottamazione-quater, sono decaduti dal beneficio a causa di mancati, insufficienti o tardivi pagamenti. Questi soggetti, in regola con i debiti dichiarati in precedenza, hanno avuto la possibilità di presentare una nuova domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025. Il provvedimento interessa, quindi, chi al 31 dicembre 2024 risultava decaduto e ora può rientrare nei benefici della definizione agevolata.