Conoscere la durata di conservazione delle multe stradali e come eventualmente annullarle è di fondamentale importanza per ogni cittadino. Le sanzioni non causano soltanto un forte disagio economico quando si ricevono ma possono avere ripercussioni a lungo termine se non vengono gestite in modo corretto.
Sapere per quanti anni un’infrazione rimane registrata nei database delle autorità è importante, quindi, per non avere sorprese come pignoramenti, interessi di mora o problemi con la patente di guida.
Indice
Entro quando devono arrivare le multe?
L’articolo 201 modificato dall’art. 103 del D.Lgs. n. 360/1993 comunica che se si commette una violazione e non si è fermati immediatamente, ad esempio per superamento del limite di velocità con fotografia dell’autovelox, la multa deve essere spedita entro 150 giorni dalla data di accertamento dell’infrazione.
Deve essere poi inviata:
- al trasgressore se questi è identificabile;
- al proprietario del veicolo se il trasgressore non è stato identificato;
- a chi ha intestato il contrassegno identificativo in caso di ciclomotori.
Esempio:
Giacomo prende una multa il 1° febbraio 2025 per eccesso di velocità con autovelox. Qualora non sia stato fermato, la notifica dovrà arrivare entro il 1° luglio 2025.
Nel caso in cui le autorità non sappiano immediatamente chi ha commesso un’infrazione ma lo scoprano dopo, ad esempio tramite visura Pra, noleggio e visione delle immagini, i 150 giorni partiranno invece dal momento in cui avverrà l’identificazione e non dal giorno dell’infrazione.
Esempio:
Giacomo commette un’infrazione il 10 marzo 2025 con un’automobile noleggiata ma solo dopo 30 giorni lo identificheranno come conducente. Solo a partire da quest’ultima data, si inizieranno a contare i 150 giorni per l’invio della multa. Dovrà dunque arrivare entro il 7 agosto 2025.
Se si commette un’infrazione se si vive all’estero o se quest’ultima viene commessa all’interno della Ue, la multa può arrivare entro 360 giorni dall’accertamento.
Esempio:
Giacomo è italiano ma risiede in Germania. Commette un’infrazione il 15 aprile 2015. Le Autorità potranno inviargli la notifica della multa fino al 10 aprile 2026.
Nel caso in cui, infine, non sia possibile trovare l’indirizzo di chi ha commesso l’infrazione, magari perché il colpevole ha cambiato casa senza aggiornare i dati, la multa verrà recapitata ad altri soggetti coinvolti, come il proprietario del veicolo. In tal caso non sarà obbligatorio inviare la notifica a chi non è reperibile.
Se la multa non viene notificata entro i termini previsti, a seconda dei casi su elencati, non si è più obbligati a pagarla. Per accertarsi, però, che il termine sia stato rispettato è importante verificare la data in cui la multa viene spedita e non quella di ricevimento. Inoltre per evitare di pagarla e chiederne l’annullamento è necessario presentare ricorso al Prefetto entro 60 giorni dal ricevimento o al giudice di pace entro 30 giorni.
Qual è l’obbligo di conservazione delle multe
L’obbligo di conservazione delle multe stradali è di 5 anni dalla data in cui è stata notificata. Dopo tale periodo va in prescrizione. Significa che il debito si prescrive. Ci sono però degli eventi che interrompono il conteggio dei 5 anni azzerando il tempo già trascorso.
Questi sono ad esempio:
- la notifica del verbale;
- la notifica della cartella esattoriale;
- il ricorso amministrativo contro il verbale di contravvenzione.
Esempio:
Giacomo riceve il 1° gennaio 2025 una multa per eccesso di velocità. Il 1° gennaio 2030, il debito si prescriverà se non arriverà nient’altro come ad esempio una cartella esattoriale. Se però il 21 dicembre 2029 arriverà una cartella, i 5 anni ricominceranno.
Come chiedere la cancellazione di una multa
Qualora si riceva una cartella esattoriale per una multa stradale già pagata o che non si è tenuti a pagare, si può chiedere la cancellazione, ma solo in questi casi:
- multa pagata;
- ricorso oppure opposizione;
- decesso;
- veicolo non più di proprietà.
Multa pagata
Se la multa stradale è stata pagata entro i termini ma l’ufficio non ha registrato ciò, la cancellazione si può ottenere presentando la ricevuta di pagamento.
Ecco un esempio:
Giacomo riceve una multa per effetto di velocità (verbale notificato) il 15 marzo 2024. Paga poi la multa entro i 60 giorni, il 10 aprile 2024. Il 5 settembre 2024 gli arriva una cartella esattoriale con la stessa multa come se non avesse pagato. Giacomo controlla che la data sia entro i 60 giorni dalla notifica (in quanto il pagamento da sostenere era più basso se fatto entro tale arco temporale) e si assicura che l’importo sia lo stesso di quello della multa originale. Fatto ciò presenta la richiesta di cancellazione.
Ricorso
Se si è fatto ricorso entro i termini previsti ma tale operazione non risulta, si potrà chiedere l’annullamento fornendo la prova del reclamo effettuato.
Decesso
Nel caso in cui la multa sia stata comminata dopo il decesso , essa sarà nulla e si dovrà annullare. Se una persona ad esempio muore il 1° giugno 2024, la multa del 10 giugno 2024 non sarà valida.
Qualora la multa sia fatta prima del decesso, si applicherà la medesima regola del cambio di proprietà. Se la persona, ad esempio, muore il 10 giugno 2024 e la multa è del 1° giugno 2024, la cartella andrà notificata agli eredi se ancora in tempo.
Veicolo non più di proprietà
Qualora si fosse venduta l’automobile prima di ricevere la multa stradale, si potrà dimostrare che quel veicolo non era il proprio:
- mediante certificato Pra,che è il registro automobilistico che dimostra che l’auto era già del nuovo proprietario;
- mediante contratto di vendita autenticato.
Nel caso in cui, invece, la vendita sia stata registrata dopo la multa, la cartella potrà essere annullata per il venditore e rinotificata al nuovo proprietario (se ancora nei tempi). Se invece la vendita era già stata registrata prima della multa, la cartella non potrà essere rinotificata.
Esempio:
Giacomo vende la sua auto a Marco il 1° giugno e il 15 giugno arriva una multa per divieto di sosta del 10 giugno. Giacomo controlla subito sul sito del Pra quando è stato registrato il passaggio. Se su quest’ultimo risulta che la macchina è già di Marco dal 1° giugno, allora Giacomo non deve pagare, in quanto la multa è invalidata. Se invece il passaggio non era ancora stato registrato, Giacomo deve mostrare il contratto di vendita del 1° giugno, far vedere che la multa era stata presa dopo 15 giorni e chiedere che la multa sia rinotificata al nuovo proprietario.